Associazione Applausi VIP-Roma ONLUS |
STATUTO |
Art. 1 – (Denominazione e sede) |
È costituita una associazione di Volontariato ONLUS – denominata: APPLAUSI VIP-ROMA ONLUS” con sede in Roma via Innocenzo IV, 18 00167 I fini sociali e l’organizzazione dell’Associazione sono stabiliti nell’allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente. APPLAUSI VIP-ROMA ONLUS è un’Associazione democratica, apartitica, e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e della tutela dei diritti nel mondo. |
Art. 2 – (Finalità) |
L’associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito. In particolare sono finalità dell’associazione: · Presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali, al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti; · presenza dei volontari-clown in Paesi in Via di Sviluppo in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale; · Impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo; · Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari. |
Art. 3 – (Attività sociali) |
L’Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività: – Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini; pellegrinaggi; ecc. – Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati; – Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell’educazione allo sviluppo; dell’educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant’altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio “gioioso” in qualunque area di disagio; – Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo; Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà: svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica, ricreativa, congressuale, e del tempo libero. |
Art. 4 – (Adesione ad enti di promozione) |
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 4/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell’ente medesimo. |
Art. 5 – (Soci) |
Il numero dei soci è illimitato. Alla associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento. |
Art. 6 – (Modalità di ammissione) |
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità: – indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; – dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Presidente dell’associazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda, seguita dall’iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97. |
Art. 7 – (Diritti e doveri degli associati) |
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall’Assemblea. I soci sono tenuti: 1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall’Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all’Assemblea di procedere all’esclusione del socio per morosità. 2. All’osservanza dello Statuto, e del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie. |
Art. 8 – (Scioglimento del rapporto sociale) |
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all’associazione, danneggia l’immagine dell’associazione con il suo comportamento sociale. L’esclusione da associato è deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci più uno) con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall’avvenuta deliberazione. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall’Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all’Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. |
Art. 9 – (Intrasmissibilità delle quote sociali) |
Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all’associazione sono svolte a titolo di gratuità. |
Art. 10 – (Finanziamento dell’associazione) |
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate: a) quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili; b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati; d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale. |
Art. 11 – (Patrimonio sociale) |
Il patrimonio sociale è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione; b) da lasciti e donazioni diverse; c) dall’eventuale fondo di riserva. |
Art. 12 – (Esercizio sociale) |
L’esercizio sociale dell’associazione coincide di norma con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L’assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali. |
Art. 13 – (Bilancio) |
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea. |
Art. 14 – (Utili e residui attivi) |
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue: a) il 10% al fondo di riserva b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede. |
Art. 15 – (Divieto di distribuzione degli utili) |
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. |
Art. 16 – (Organi sociali) |
Gli organi sociali dell’associazione sono costituiti da:
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Art. 17 – (L’Assemblea) |
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall’art. 2532 del codice civile. L’Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L’Assemblea deve essere convocata per: – l’elezione del Consiglio direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto, ogni quattro anni; – la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’associazione. L’Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’associazione, o da altro associato in sua assenza. Il Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. L’Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’associazione. L’Assemblea vota, a scelta il suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può prenderne visione. |
Art. 18 – (Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.) |
Il Consiglio direttivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e due consiglieri. Ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: – redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione. – Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’associazione. – Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti. – Redigere il bilancio dell’associazione. – Stabilire l’importo delle quote associative, approvate dall’Assemblea. – Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento. – Decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’associazione da parte degli aspiranti soci. |
Art. 19 – (Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento) |
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall’art. 14. Esso è composto da un numero minimo di cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. |
Art. 20 – (Il Presidente) |
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Ha il potere di aprire il conto bancario e postale per conto dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti. |
Art. 21 – (Controversie tra gli associati) |
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’associazione che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di presidente del Collegio. |
Art. 22 – (Scioglimento dell’associazione) |
In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato da tre quarti dei soci, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Torino. Nell’ipotesi in cui risultassero attività al termine della liquidazione, queste saranno devolute per uno o più degli scopi stabiliti dal presente Statuto. |
Art. 23 – (Devoluzione del patrimonio residuo) |
In caso di scioglimento dell’associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato, avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. |
Art. 24 – (Rinvio) |
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute. |